Art. 3.
(Incentivi alle organizzazioni dei produttori).

      1. Ai soci che versano contributi al fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate di cui agli articoli da 2 a 7 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è concesso un credito d'imposta, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 5.000 euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta, entro un limite massimo di spesa di 500 mila euro per l'anno 2007.
      2. Le spese, documentate e documentabili, per gli adempimenti necessari ad operazioni di costituzione di organizzazioni di produttori nel territorio della Regione Siciliana, realizzate entro il 31 dicembre 2008 sono a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.